Lo puo richiedere:
- la persona offesa (chi ha ricevuto un danno dal presunto reato)
- il legale rappresentante di una ditta (come persona giuridica indagata/parte offesa)
Il certificato può essere richiesto:
- presentandosi personalmente allo sportello esibendo
- Modulo di richiesta compilato e sottoscritto
- un documento di riconoscimento valido.
- tramite persona delegata che presentandosi allo sportello deve esibire:
- Modulo di richiesta compilato e sottoscritto dalla persona interessata
- la delega compilata e firmata dalla persona interessata (non ulteriormente delegabile in mancanza di autorizzazione alla subdelega)
- l’originale di un proprio documento di riconoscimento valido
- la fotocopia di un documento di riconoscimento valido della persona interessata.
La documentazione è indispensabile per assicurare la tutela della segretezza delle indagini ed il rispetto della privacy.
Se si vuole ritirare il certificato tramite persona delegata, la stessa presentandosi allo sportello deve esibire:
- un proprio documento di riconoscimento valido
- la delega compilata e firmata dalla persona delegante
- la fotocopia di un documento di riconoscimento valido della persona delegante
- tramite servizio postale all’indirizzo “Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano – Sportello 2 – Piazza Tribunale 1 – 39100 Bolzano”, allegando:
-
- Modulo di richiesta compilato e sottoscritto
- una fotocopia di un proprio documento di riconoscimento valido
- una busta affrancata indirizzata alla persona interessata.
Il certificato non verrà trasmesso a mezzo posta se il nominativo del destinatario è diverso da quello del certificato.
- Domanda presentata dal difensore:
Qualora la richiesta ex art. 335 c.p.p dovesse essere presentata da un difensore in tal senso nominato, nella nomina si deve fare riferimento ad uno specifico procedimento. In particolare, essa deve contenere con chiarezza gli elementi di individuazione del fatto, per il quale è stato iscritto il procedimento (data e luogo del fatto eventuale querela o denuncia sporta dall’assistito ecc.).
Viceversa, non potranno essere accettate richieste ex art. 335 c.p.p. provenienti da avvocati/dottori, che si limitino ad allegare, quale documentazione legittimante, una generica nomina a “difensore di fiducia” da parte della persona offesa o dell’indagato, priva di qualsivoglia specifica indicazione. Ciò in quanto “L’atto di nomina del difensore e la eventuale elezione di domicilio devono riferirsi ad un procedimento specifico ai fini degli artt. 96 e 161 c.p.p.”; in difetto di tali requisiti, gli atti sono da ritenersi inefficaci, poiché privi di oggetto e di causa (Cass. Pen. Sez. 6 sentenza n. 34671 del 23/04/2007 (dep. 13/09/2007) Rv 237426). Di conseguenza, il difensore deve allegare una nomina con riferimento allo specifico fatto, oppure in alternativa una delega specifica rilasciata dal suo assistito per la richiesta ex art. 335 c.p.p. Si precisa che la delega specifica a richiedere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. non vale quale nomina a difensore per i procedimenti risultanti nella certificazione rilasciata.